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Ci eravamo ripromessi di non trattare più del necessario sul blog gli attualissimi problemi pandemici. Abbiamo sempre detto che ognuno di noi “liberamente” e nel massimo rispetto verso gli altri è giusto che abbia le proprie idee, però siamo anche un po’ stufi di dover rispondere sempre alle stesse domande sia di chi la pensa in un modo che chi la pensa nell’altro.

Ultimamente però abbiamo ricevuto da entrambe le parti, cioè sia da chi è pro che da chi è contro il siero salvifico che ci viene fortemente consigliato di assumere ripetute volte, la stessa domanda. E cioè:

Ma è legale in generale per la legge, e in particolare per le attuali leggi sulla privacy richiedere il G.P. alle persone?

Così dopo aver risposto, o meglio fatto rispondere, a quanti ci chiedevano se potevano andare dal medico per richiedere una prescrizione per il vaccino, oggi ci affidiamo alle parole di un altro avvocato, il Avv. Fusillo presidente dell’associazione Movimento Libertario che ci spiegherà come stanno esattamente le cose.

Perchè i medici non rilasciano nemmeno su richiesta la prescrizione per chi si vaccina?

L’avvocato Fusillo in estrema sintesi ci dice che: No, non è affatto legale e ci spiega per quale motivo e quali rischi corre chi ci chiede di essere messo a conoscenza dei nostri dati personali e riservati. Raccomanda però la “disobbedienza civile”, per tutelare i nostri diritti, quindi mai e poi mai avere atteggiamenti irrispettosi o addirittura aggressivi anche se si è dalla parte della ragione.

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Quindi che voi siate pro o contro il siero e conseguente G.P. non ha importanza. Quello che importa è sapere cosa dice la legge e con la conoscenza acquisita agire come ci dice il cuore, quindi essere totalmente disponibili a quanto il sistema ci richiede, anche in barba ai nostri diritti oppure fare appello alla già citata disobbedienza civile mostrandoci comunque informati.

Ricordiamoci sempre, che, salvo alcuni casi isolati, l’esercente che ci chiede di mostrare il foglio verde sta facendo ciò che anche a lui viene imposto. Salvo casi di stupidità congenita nessun esercente vorrebbe rinunciare al possibile guadagno che verrebbe meno sentendosi costretto a rifiutare l’ingresso a chi non ha il G.P. o a chi ce l’ha ma si rifiutasse di mostrarlo come suo diritto in materia di privacy.

E’ importante però che anche l’esercente poco informato sappia che anche lui agendo in un certo modo vìola alcune leggi e potrebbe trovarsi prima o poi di fronte qualcuno che potrebbe metterlo seriamente nei guai.

Vi invitaimo quindi a seguire questo video a cui di seguito metteremo un estratto più significativo e i link per il download dei documenti indicati.

Se è vero che l’informazione è potere, informarsi bene è questione di sopravvivenza

Articolo interamente tratto dal sito web: https://difendersiora.it/ che vi invitiamo a visitare per ulteriori contenuti.

Buona Lettura e lasciateci se volete le vostre considerazioni purchè espresse in maniera civile.


Con le nuove disposizioni del regime totalitario saremo esposti a continue richieste di esibizione e controllo del certificato verde Covid-19. Come al solito chi fa le norme, a causa della sua profonda ignoranza o per la fretta di assoggettare tutti i cittadini italiani a un controllo globale, non si rende conto che tutti i settori del diritto sono connessi e qualunque nuova norma interagisce con quelle precedenti. Tutto ciò potrà essere sfruttato a nostro vantaggio.

A fine testo trovate il vademecum in PDF da stampare e portare con sé.

Quando ci chiederanno il green pass sui mezzi di trasporto, al cinema, in un ristorante, in banca, alla posta ecc. a prescindere che la richiesta provenga da un privato, da un controllore o dalle forze dell’ordine, la reazione deve essere quella di pretendere che vengano rispettate le leggi ed in particolare il GDPR sulla privacy.
Invece di rispondere dobbiamo cominciare a fargli una serie di domande che qui elenchiamo.
In caso a chiedere il G.P. siano le forze dell’ordine, come Polizia e Carabinieri passare direttamente al punto D (N.B. con i controllori, sui mezzi di trasporto si parte dal punto A).

A) Lei è il titolare dell’attività?
Chiediamolo sempre, anche quando sarà ovvio che chi ci ha chiesto il green pass non lo è.

B) Se la risposta è sì, allora passiamo al punto c), se è no, la domanda successiva è: Mi esibisca un documento di identità e il documento scritto di delega a lei ad effettuare l’attività di controllo del green pass.
Il documento di delega deve essere in originale sottoscritto dal titolare dell’attività.
Ovviamente abbiamo tutto il diritto di controllare che chi ha firmato il documento di delega sia veramente il titolare dell’attività per cui il controllore dovrà avere a disposizione anche una visura presso il registro delle imprese dal quale risulti il nominativo del titolare dell’attività.
Nel caso di società grandi come le banche la cosa sarà particolarmente complessa, le visure del registro delle imprese sono spesso di centinaia di pagine e a volte non basta perché bisogna anche verificare i verbali del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci dove sono state conferite singole deleghe ai membri del consiglio d’amministrazione. Ricordiamoci che è chi chiede il green pass che deve dimostrarci di poterlo fare. Noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto di controllare.

    C) Anche il titolare dell’attività dovrà identificarsi con un documento di identità e con una copia dell’estratto del registro delle imprese dal quale risulti che egli o ella sia effettivamente titolare.

D) Chiederemo a questo punto al titolare dell’attività o al delegato di esibire la nomina a responsabile del trattamento dei dati da parte del Ministero della Salute. Infatti, i dati della piattaforma nazionale digital green pass appartengono, quanto alla titolarità del trattamento, al Ministero della Salute che deve nominare tutti i singoli gestori di attività come responsabili del trattamento. Il titolare o il delegato dovranno, quindi, esibire un documento del Ministero della Salute contenente la nomina del responsabile. Anche in questo caso ovviamente il documento deve essere originale oppure, se si tratta di un documento elettronico, chi ce lo esibisce deve avere anche i dati del pannello di firma del documento elettronico e rilasciare una attestazione di conformità del documento elettronico.
Anche le forze dell’ordine, arrivati a questo punto, dovranno esibirci un loro  documento di identità in quanto responsabili del trattamento dei dati da parte del Ministero.

E) Ammettiamo che il titolare o il responsabile siano in regola con i punti da a) a d), siamo ancora ben lontani dalla possibilità per loro di verificare il nostro marchio verde. Infatti, a questo punto chiederemo che ci venga consegnata su apposita modulistica l’informativa di cui agli artt. 12 e 13 GDPR. Infatti, chiunque subisca un trattamento dei dati personali deve essere informato in merito a:
a.) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b.) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c.) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d.) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e.) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f.) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
In aggiunta alle informazioni di cui sopra, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a.) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b.) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c.) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d.) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e.) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f.) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

F) Se il solerte titolare dell’attività dove vogliamo entrare avrà anche la modulistica del GDPR potremo passare a questo punto nel vivo dell’attività di verifica. Se il titolare o il delegato tenteranno di verificare il green pass con un telefono cellulare dovremo subito fermarli! Lo strumento di verifica del green pass deve essere dedicato solo a questa attività, non può essere un cellulare privato che non dà garanzia del fatto che il controllore non conservi i dati della persona controllata: abbiamo diritto a verificare che sullo strumento elettronico ci sia solo l’applicazione per il controllo e null’altro.

    G) Se manca uno qualsiasi dei documenti e delle informazioni che abbiamo elencato non è possibile procedere al controllo del green pass.
Si badi, non per colpa nostra, ma del titolare dell’attività o del suo delegato la cui disorganizzazione impedisce di applicare la legge!
Impedirci di fruire del servizio richiesto a questo punto non sarà lecito e la responsabilità legale cadrà sulla singola persona che ce lo sta impedendo (vedere la video-intervista per ulteriori dettagli).

H) Alla fine di questa lunga conversazione con il titolare o il delegato che ci vogliono controllare il green pass possiamo passare alle eccezioni di merito. In particolare, faremo notare al titolare o al delegato che il green pass è stato istituito dal Regolamento Europeo 953/2021 e che è destinato solo a facilitare lo spostamento tra paesi membri dell’Unione Europea. Potremo a questo punto far notare che non stiamo viaggiando al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e chiedere al titolare o al delegato di spiegarci come fa a controllare il marchio verde in base alle disposizioni del Regolamento UE 953/2021. Se ancora insiste gli diremo che non abbiamo intenzione di entrare in un esercizio che viola le norme europee e che discrimina tra clienti in base ai trattamenti sanitari ricevuti e ce ne andremo senza aver mostrato alcun green pass.

I) Prendiamo tutto il tempo necessario ad esaminare con il titolare o il delegato le molteplici problematiche giuridiche connesse al marchio verde. Nel frattempo, non potrà lavorare e i suoi affari andranno sempre peggio. È un bene che sia così. Chi chiede un lasciapassare ai suoi clienti non merita di restare sul mercato, che porti i libri in tribunale e lasci spazio a chi svolge attività di impresa rispettando i diritti fondamentali inviolabili.

J) Banche, uffici postali e mezzi di trasporto. Qui vengono svolte attività che rientrano nella nozione di pubblico servizio. Se, quindi, ci impediranno di entrare per mancanza del marchio verde faremo presente al soggetto preposto al controllo che saremo costretti a presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il controllore dovrà naturalmente dirci il suo nome ai fini della denuncia. Se rifiuterà di farlo sarà opportuno chiamare i carabinieri o la polizia per farlo identificare ai fini della denuncia.

vademecum-richiesta-green-pass.pdf

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